settembre/novembre 2009
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luglio/agosto 2009
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anno sc. 2008/09
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La programmazione delle attività per gli alunni che comunque non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica costituisce momento integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti dall'art. 4 del D.P.R. n. 416/74 e viene a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio. (C.M. 29 ottobre 1986, n. 302). E, ancora, la stessa circolare precisa che lo svolgimento delle attività integrative e culturali (tale è l'attività programmata in alternativa alla religione) rientra, nei limiti dell'orario d'obbligo, tra i compiti istituzionali del personale docente in servizio. Ne consegue che è illegittimo un ordine di servizio che distolga un docente dai suoi compiti istituzionali e leda il diritto allo studio assistito dei ragazzi che non si avvalgono dell' insegnamento della religione cattolica. Una comunicazione del Direttore Regionale agli USP toscani richiama ....
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