Consulenza Legale

Sanzioni e sentenze

      Avocat Banque d'images - 18555705  UFFICIO LEGALE DELLA GILDA DI FIRENZE

La Gilda di Firenze è in grado di aiutarti ad affrontare e risolvere qualsiasi problema di natura legale.
CONSULENZA GRATUITA DELL’AVVOCATO previo appuntamento
da concordare tramite i consulenti
E’ assicurata la tutela legale GILDA a tutti i livelli

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DI SEGUITO ALCUNE TRA LE QUESTIONI AFFRONTATE E RISOLTE


  • docente precaria, a seguito di provvedimento disciplinare IMMOTIVATO, intenta causa patrocinata dalla Gilda e ottiene la totale discolpa, l’individuazione di un meccanismo di “contagio” tra le famiglie e la Dirigente che viene condannata alle spese.
  • docenti di una scuola “sotto accusa” perchè non accettano di sottoscrivere l’obbligo alla somministrazione dei farmaci. E’ stato riconosciuto il diritto a non aderire. (vedi articolo nella sezione sottostante)
  • docenti che si sono visti negare il permesso per motivi personali/familiari. La Gilda era pronta a patrocinare le cause per il riconoscimento del diritto  ma un articolato intervento dell’Ufficio legale ne ha permesso il riconoscimento senza andare in causa.
  • ricostruzione di carriera svantaggioso nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria  In questo caso la Gilda ha promosso la causa e con condanna alle spese da parte dell’amministrazione e nessuna spesa da parte dei docenti, è stato ottenuto il totale ricalcolo e la restituzione degli arretrati dovuti.

Invitiamo i colleghi – in particolare immessi in ruolo dal 2011 o con passaggio di ruolo – a verificare la propria ricostruzione di carriera perchè sono stati riscontrati diversi casi di errata attribuzione nella progressione di carriera e/o di trattamento economico meno favorevole

  • riconosciuta la validità di precedente ruolo nella scuola dell’infanzia in caso di passaggio a scuola secondaria
  • diritto a nomina annuale al 31 agosto Senza andare in causa il diritto è stato riconosciuto
  • Sanzioni disciplinari: non si può andare altre la censura. Per il Giudice la sospensione dal servizio inflitta al docente dal dirigente scolastico è nulla per violazione del principio di legalità ( con condanna alle spese per l’amministrazione)


La Gilda punta molto sulla professionalità docente come elemento forte per le sue rivendicazioni e per questo si rivolge ai “bravi insegnanti”
Al contempo rileva che un numero sempre maggiore di Dirigenti fa ricorso alle sanzioni a volte per puntiglii e  pretestuosità, affliggendo la professionalità e la motivazione degli insegnanti.

In conseguenza a ciò le sanzioni disciplinari tendono ad intrecciarsi in modo sempre più frequente con punte elevate di Stress correlato al lavoro ( da non confondersi col mobbing.)


PARERE DELL’UFFICIO LEGALE GILDA FIRENZE

In questi giorni sono pervenute ai nostri uffici diverse segnalazioni di offese e aggressioni a docenti da parte delle famiglie.
Gli eventi sono tutti diversi tra loro e non è qui possibile dare “una ricetta” unica.
Vale però la pena precisare che il docente è pubblico ufficiale ma ha l’obbligo di riferire al Dirigente Scolastico, al quale spetta  la rappresentanza esterna. Tuttavia se il docente è stato vittima di reato può provvedere a denunce in autonomia, anche se è preferibile che passi tramite il Dirigente, messo a conoscenza dei fatti nell’esercizio delle sue funzioni.
L’ufficio legale  della Gilda è a disposizione dei colleghi per la tutela in simili circostanze



DOCUMENTI UTILI

SOMMINISTRAZIONE FARMACI
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI –
NESSUN OBBLIGO: articolo della coordinatrice Gilda di Firenze
NESSUN OBBLIGO
:  articolo su Diritto Scolastico

ORGANISMI della SCUOLA
Partecipazione a Consigli di classe straordinari
Le delibere del Collegio docenti

SUI PERMESSI:

Il diritto ai PERMESSI PERSONALI è insindacabile
FERIE E PERMESSI – diritti insindacabili
Ferie e permessi- Tribunale di Campobasso

SULLE SANZIONI
Sanzioni sproporzionate: vanno annullate
Non solo mobbing: la Cassazione riconosce lo “straining”

NON SI VA OLTRE LA CENSURA- tratto da Gilda Potenza
Le sanzioni disciplinari previste dal decreto Brunetta non si applicano ai docenti. E dunque, la sospensione dal servizio inflitta al docente dal dirigente scolastico è nulla per violazione del principio di legalità. Lo ha stabilito il Giudice del lavoro di Potenza con una sentenza depositata il 4 ottobre scorso (590/2013) accogliendo un ricorso patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti di Potenza. La pronuncia fa il paio con la sentenza del Tribunale di Torino (1434/2013) con la quale il giudice ha spiegato all’amministrazione che i dirigenti scolastici non hanno titolo ad irrogare ai docenti sanzioni disciplinari oltre la soglia della censura.


Codici di Comportamento (DPR 62) e Codici disciplinari nel Comparto Scuola
Sul tema dello Stress correlato al lavoro la Gilda di Firenze ha tenuto un Convegno nel settembre 2013
Nella sezione “Convegni” di questo sito sono disponibili gli Atti

Il sito www.sinergiescuola.it (marzo 2013)  un breve saggio di Antimo di Geronimo, coordinatore della Gilda di Potenza


Uno spettro si aggira per l’Italia (da Gruppo di Firenze)


INTERVENTI GILDA

Ma quanto mi costi?
E’ nostro avviso che in molte circostanze (come sperimentato a Firenze) il docente e il Sindacato per vedersi riconosciuta la ragione debbano  intentare una causa.
E paga Pantalone.. perchè alla fine non risulta che i Dirigenti paghino di tasca propria le spese per i propri errori.

In un recente incontro tra MIUR e Segreterie dei Sindacati Rappresentativi della Scuola, sono stati forniti alcuni dati sui contenzioni senza tuttavia “contabilizzare” gli esiti.

La delegazione Gilda-Unams nel corso dell’incontro al MIUR ha evidenziato  ancora una volta, la necessità di costituire un organo di garanzia della professione docente e della libertà di insegnamento che, con autorevolezza e terzietà e garantendo serenità di giudizio, possa sostituire i dirigenti scolastici e i dirigenti degli uffici per i provvedimenti disciplinari
nel delicato esercizio del potere disciplinare nei confronti dei docenti.
E’ evidente, infatti, che l’attuale sistema, caratterizzato dall’inasprimento del rapporto gerarchico verticale tra docenti e dirigenti,mediante la concentrazione in capo alla parte datoriale del potere inquirente, requirente e giudicante, non possa che costituire un’aberrazione, come tale fortemente lesiva dell’interesse pubblicistico all’efficacia del “Sistema Istruzione”.
Efficacia che può essere attuata solo se i docenti vengono posti in condizione di lavorare serenamente.
In più la Gilda-Unams ha fatto rilevare che le sanzioni dei docenti sono ancora regolate da norme di legge che, avendo natura di norme speciali, prevalgono sul decreto Brunetta.
Pertanto, è necessario che l’amministrazione, in linea con la più recente giurisprudenza, provveda ad un’attenta rilettura della circolare 88, così da adeguare il proprio orientamento a quello della giurisprudenza, evidenziando che, in ogni caso, le sanzioni sospensive, nei confronti degli insegnanti, non rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici.
La delegazione Gilda-Unams ha raccomandato, inoltre, ai rappresentanti dell’amministrazione, di ricordare ai direttori regionali gli obblighi di denuncia alla Corte dei conti in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione e gli ulteriori obblighi di denuncia in sede penale, qualora in sede di giudizio (o anche su denuncia agli uffici per i provvedimenti disciplinari) venissero a conoscenza di comportamenti astrattamente integrabili la responsabilità penale di cui
all’art. 571 c.p. (abuso di mezzi di disciplina) oppure, nei casi più gravi e in caso di sanzioni totalmente infondate, quella ben più grave di cui all’art.323 c.p.(abuso d’ufficio).
Infine, la Gilda-Unams ha evidenziato la questione della riabilitazione: un istituto espressamente previsto dal Testo unico
(mai abrogato) che necessita di interventi interpretativi, soprattutto ai fini delle procedure di attuazione. Citando l’orientamento della direzione generale dell’Afam, la delegazione ha espresso il proprio conforme avviso, nel senso dell’applicabilità dello Statuto dei lavoratori che dispone la cessazione automatica degli effetti delle sanzioni, una volta decorso un biennio dalla data della sanzione, senza che vi sia la necessità di atti di impulso da parte del lavoratore.