UTILE DA SAPERE

         utile da sapere          

  Cosa fare se si rilevano inesattezze ed errori della propria situazione previdenziale contenuti nell’Estratto conto informativo INPS.
(Circolare INPS)
Tramite la 
Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA) l’iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici può far rilevare le inesattezze e gli errori della propria situazione previdenziale contenuti nell’Estratto conto informativo.


PERMESSI PERSONALI E FAMILIARI –  Sono tre giorni all’anno ai quali possono essere aggiunti i sei giorni di ferie – Sono un diritto e vanno comunicati con autocertificazione completa dei dati utili ad eventuale verifica.
La mancata  risposta vale come silenzio assenso. In caso di diniego il Dirigente  il Ds ha l’obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di permesso, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e art. 6 della Legge n. 15/2005.
A ulteriore conferma di ciò, dal giugno 2018 il MIUR ha adeguato il SIDI alla possibilità di inserire nel codice PE03 (assenze per motivi personali o familiari) anche ulteriori 6 giorni di ferie. 


PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’– Il Dirigente deve presentare una proposta che può essere modificata dal Collegio (art. 28 c.4 CCNL)  Non esistono attività non riconducibili al contratto. Deve essere pubblicato all’albo e comunicato alle OO.SS.
Quindi, oltre all’insegnamento devono essere previsti – art. 29 c. 3 a) Collegi (anche per programmazione e verifica e/o per Dipartimenti ) e incontri periodici con le famiglie- art. 29 c. 3 b) Consigli di classe, interclasse, intersezione compresi i PEI o altro
Il ricevimento mattutino è funzione docente art. 29 c. 2c) ma consigliamo di organizzarlo in modo uniforme
La formazione è deliberata dal collegio, va svolta in orario di servizio e consigliamo di aprire a tutte le opportunità previste dal MIUR (vedi pagg. 66/68 dell’allegato piano MIUR)


Non corre alcun obbligo alla Somministrazione farmaci nemmeno di salvavita, salvo adesione spontanea alla somministrazione-
E’ quanto evidenziato dal  PROTOCOLLO D’INTESA del 2015 tutt’ora vigente     (vedi pag.4 “I farmaci POSSONO essere somministrati ..”)


Non vi è obbligo di presenza a scuola in giorni di sospensione delle lezioni e in giornate in cui non sono previste attività deliberate dal collegio nel piano annuale.
Le Segreterie provinciali Gilda – CGIL e CISL hanno scritto ai Dirigenti e sono a disposizione dei docenti in caso di normativa disattesa


Chiusure scuole per neve,  Seggi elettorali  e altri casi

l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (neve, seggi elettorali, eventi con disposizione di chiusura del sindaco, guasti ecc.) rientrano nei casi previsti dal codice civile.
Infatti, l’art. 1256 del cod. civile afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile“, mentre l’art. 1258 sancisce che “la stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa” .
Ne consegue che nei casi sopra menzionati in esempio che trascende dalla volontà del personale, lo svolgimento del servizio scolastico risulta impossibilitato e non corre né obbligo di servizio in altra sede né il recupero.


  IL CONTRATTO NAZIONALE 2016-2018 (link)


 LO STATUTO DELLA REPERIBILITA’

La reperibilità sussiste solo per determinate categorie di lavoratori, ma per il personale della scuola (Docente e ATA) il contratto di lavoro non prevede tale obbligo. Dalla giurisprudenza (combinato disposto degli artt. 2086, 2094 e 2104 del Codice Civile e ordinanza n. 7410/2018 della Corte di Cassazione, VI Sezione Civile) si evince l’illegittimità dell’assegnazione di compiti aggiuntivi ed estranei alla prestazione ordinaria (di cui la reperibilità è un elemento) con obbligo di esecuzione da parte del lavoratore. (fonte Sinergie di Scuola)
Ovviamente può essere data disponibilità previo riconoscimento di indennità /pagamento


DOCENTE CHIAMATO A RENDERE TESTIMONIANZA

Il dipendente, citato quale testimone in un processo sia civile che penale, ha un obbligo legale,  e deve presentarsi in giudizio.Il dipendente ha diritto di assentarsi,  informando tempestivamente l’Istituzione Scolastica, per  permetterle la riorganizzazione del servizio.Dopo aver reso la deposizione, al testimone sarà rilasciata dal Cancelliere d’udienza una certificazione della sua comparizione quale teste.
Se la testimonianza non attiene a fatti dell’Amministrazione, secondo l’ARAN l’assenza sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.

GIUDICE POPOLARE

Al personale scolastico nominato giudice popolare spetta un compenso giornaliero di € 25,82 per ogni giorno di effettivo servizio e un rimborso per spese di viaggio se la funzione è prestata fuori del comune di residenza. Il datore di lavoro della persona chiamata a svolgere le funzioni di Giudice popolare è obbligato a concedere un permesso per tutta la durata dell’incarico.

PERMESSI PER CHI DONA IL SANGUE
art. 1  legge 13 luglio 1967, n. 584, : «Art. 1 – 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155».
Se il dipendente risulta inidoneo alla donazione interviene il comma 2 art. 8 della Legge 21/10/2005, n. 219 e cioè  èconsiderato come permesso esclusivamente il tempo necessario all’espletamento delle procedure relative all’accertamento dell’idoneità alla donazione

CHIARIMENTI SU VISITE FISCALI (orario:   dalle ore 9:00 alle ore 13:00  e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 )

Il documento INPS del luglio 2018 chiarisce che “[…] i casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono indicati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206, del 17 ottobre 2017:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.”
Inoltre  non possono essere disposte visite fiscali in periodi di infortunio o malattia professionale, la cui gestione è dell’INAIL

Per ciascuna tipologia il medico dispone di un codice apposito