BACHECA GILDAMODULISTICA

Cos’è il congedo parentale?

Dopo il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice madre o il padre lavoratore possono prendere un periodo di maternità facoltativa.

Sei diventata madre da poco tempo. A breve, finirà il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge in caso di maternità. Vorresti continuare ad essere assente dal lavoro per dedicarti alla cura di tuo figlio. Ti chiedi se puoi assentarti per un ulteriore periodo.

Quando una lavoratrice o un lavoratore diventano genitori, si pone la necessità di conciliare le esigenze di lavoro con le esigenze familiari e con lo svolgimento della funzione genitoriale. Per questo, la legge prevede, innanzitutto, un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la lavoratrice che diventa madre. Alla fine di tale periodo, è possibile prolungare l’assenza dal lavoro tramite il cosiddetto congedo parentale.Ma che cos’è il congedo parentale? Si tratta di un ulteriore periodo di assenza facoltativo durante il quale la lavoratrice o il lavoratore hanno il diritto di ricevere dall’Inps un’indennità economica sostitutiva, in parte, della retribuzione perduta a causa dell’assenza dal lavoro.

Indice

Che cos’è il congedo parentale?

La lavoratrice che diventa madre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro deve obbligatoriamente assentarsi dal lavoro durante la cosiddetta maternità obbligatoria. Si tratta di un periodo di assenza dal lavoro di 5 mesi che può essere fruito dalla lavoratrice con modalità diverse a seconda del suo stato di salute e della compatibilità tra stato gravidico e svolgimento dell’attività di lavoro.

Una volta concluso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, i genitori possono prendere il cosiddetto congedo parentale, detto anche maternità facoltativa. Si tratta di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, questa volta facoltativo, che è possibile fruire al fine di dedicarsi alla cura del proprio figlio.

Congedo parentale: quanto dura?

Per quanto concerne la durata del periodo di astensione facoltativa dal lavoro fruibile attraverso il congedo parentale occorre, innanzitutto, considerare che la maternità facoltativa deve essere fruita:

  • entro i primi 12 anni di vita del bambino, in caso di filiazione naturale;
  • ovvero entro i primi 12 anni dalla data di ingresso del minore nella famiglia, in caso di affidamento o adozione.

Il congedo parentale, a differenza della maternità obbligatoria, spetta ad entrambi i genitori per un periodo massimo complessivo, tenendo conto dei periodi di assenza fruiti da ciascun genitore, pari a 10 mesi.

Ne consegue che il congedo parentale può essere fruito con le seguenti modalità:

  • la madre lavoratrice dipendente o il padre lavoratore dipendente possono fruire del congedo parentale per un periodo massimo, continuativo o frazionato, di 6 mesi;
  • in caso di presenza di un solo genitore il congedo può essere fruito per un periodo continuativo o frazionato massimo di 10 mesi.

La legge [1] ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale anche su base oraria.

Congedo parentale: quanto spetta?

Durante la fruizione del congedo parentale il lavoratore riceve un indennità economica che sostituisce, in parte, la retribuzione persa a causa dell’assenza.

L’emolumento viene erogato dall’Inps per il tramite del datore di lavoro. Il lavoratore, quindi, riceve l’indennità per congedo parentale direttamente in busta paga, poiché viene anticipata dal datore di lavoro il quale, successivamente, procederà a recuperarla attraverso il conguaglio con i contributi previdenziali dovuti.

Per quanto concerne l’ammontare dell’indennità da congedo parentale ai lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata con riferimento alla retribuzione del mese precedente l’inizio della fruizione del congedo parentale in caso di fruizione del congedo nei primi 6 anni di vita del bambino o nei primi 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione e affidamento;
  • se il congedo viene fruito dai 6 anni e un giorno di vita del bambino agli 8 anni (ovvero tra il 6° e l’8° anno dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione ed affidamento) l’indennità pari al 30% della retribuzione media spetta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
  • se il congedo viene fruito dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di affidamento adozione, non spetta alcuna indennità per congedo parentale.

Congedo parentale: come e quando fare domanda?

La domanda deve essere presentata all’Inps prima dell’inizio del periodo di astensione facoltativa richiesto. In caso contrario, l’indennità erogata dall’Inps coprirà solamente i giorni di maternità facoltativa successivi alla data di inoltro della domanda.

Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di congedo parentale, sono disponibili tre canali:

  • in via telematica, sul sito www.inps.it, accendendo con il proprio Pin dispositivo Inps oppure con lo Spid;
  • per telefono, chiamando il contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06 164 164 da rete mobile;
  • tramite gli enti di patronato.
  • fonte: la legge per tutti