Domande mobilità
IN QUALE ARCO DI TEMPO SI FA LA DOMANDA?
- Docenti: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026
- Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026
- Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026
- Docenti di Religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026
I NOSTRI UFFICI PRESTANO CONSULENZA IN PRESENZA E DA REMOTO PREVIO APPUNTAMENTO DA PRENDERSI CHIAMANDO GLI UFFICI STESSI AI RECAPITI E NEGLI ORARI QUI PUBBLICATI
QUANDO SARANNO PUBBLICATI I MOVIMENTI?
- Docenti: pubblicazione movimenti 29 maggio 2026
- Personale educativo: pubblicazione movimenti 4 giugno 2026
- Personale ATA: pubblicazione movimenti 10 giugno 2026
- Docenti di Religione cattolica: pubblicazione movimenti 5 giugno 2026
CI SONO NOVITA’ RISPETTO ALL’ANNO PASSATO?
A seguito dell’incontro del 10 marzo tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali Rappresentative sono state definite modifiche alle deroghe che rendono possibile la partecipazione alle domande prima del triennio :
- Riduzione dell’età dei figli per usufruire della deroga: il limite passa da 16 a 14 anni MA è stata eliminata la deroga per il ricongiungimento al genitore over 65,
Possono presentare domanda anche
- i docenti assunti a tempo determinato il 1° settembre 2023 da GPS I fascia sostegno, confermati in ruolo il 1° settembre 2024, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2023;
- i docenti assunti da concorso straordinario bis nel 2023/2024 e confermati in ruolo nel 2024/2025 per i quali l’anno svolto a tempo determinato viene conteggiato nel triennio di blocco.
- i docenti trasferiti nella scuola di titolarità da meno di un triennio, SOLO SE sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) ma non su preferenza analitica (scuola specifica) ;
- i docenti soprannumerari o in esubero provinciale;
- i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ( anche se soddisfatti su una delle preferenze).
- i docenti con disabilità o che assistono familiare con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 104/92);
- i docenti che fruiscono del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001);
- i docenti coniugi di mutilato/invalido civile (L.118/1971) o con figlio con le medesime condizioni.
PUNTEGGIO PER I FIGLI:
fino ai sei anni (da calcolare per anno solare quindi entro il 31/12/26) spettano 5 punti
fino ai 18 anni e figli superiori ai 18 anni se totalmente inabili a proficuo lavoro spettano 4 quanti
E’ CONSIGLIATO UTILIZZARE L’ALLEGATO MINISTERIALE G
PUNTEGGIO PER MARITO E/O CONVIVENTE
6 punti per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o per il convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n.76. Per i non coniugati detto punteggio spetta per i figli o per i genitori.