BACHECA GILDANEWS GILDA FIRENZEUTILE DA SAPERE

PERMESSI PERSONALI E FAMILIARI

Sono tre giorni all’anno ai quali possono essere aggiunti i sei giorni di ferie – A ulteriore conferma del diritto dal giugno 2018 il MIUR ha adeguato il SIDI alla possibilità di inserire nel codice PE03 (assenze per motivi personali o familiari) anche ulteriori 6 giorni di ferie.

E’ tuttavia necessario presentare correttamente la “domanda” tramite  autocertificazione completa dei dati utili ad eventuale verifica.

La mancata  risposta non significa diniego e perciò consigliamo di fruirne comunque  perché si tratta di diritto soggettivo. In caso di diniego il Dirigente  il Ds ha l’obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di permesso, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e art. 6 della Legge n. 15/2005.

Il CCNL vigente cita all’art. 15 c. 2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Il citato art.13 c. 9 (ferie) prevede che vada trovata la sostituzione ma quando la richiesta è presentata per motivi personali/familiari, tale condizione (la sostituzione) decade.

Da notare che l’ARAN nella “Raccolta sistematica degli Orientamenti” ribadisce:

L’art. 15, comma 2, stabilisce che il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Pertanto, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. La disposizione contrattuale stabilisce altresì che la stessa deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato. In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

Precisa inoltre che l’ammontare dei giorni NON e’ proporzionale al servizio prestato (“Pertanto, in assenza di una espressa previsione, si ritiene che il beneficio non sia correlato al servizio prestato, ma possa essere riconosciuto indipendentemente dalla prestazione lavorativa resa nell’anno scolastico di riferimento.”)