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Scuola sede di seggio, chiusura per eventi o ordinanze : cosa dice l’art. 1256 del c.c.

RIBADIAMO ANCORA CHE NON CORRE ALCUN OBBLIGO

Se la scuola è sede di seggio  i docenti di quel plesso non hanno obbligo di servizio (a meno che nel Contratto Interno non siano previste sostituzione ma in tal caso occorre formulare correttamente il caso e il riconoscimento economico).

Se la scuola chiude per ordinanza del sindaco perchè ha nevicato, diluvia o passa il Giro d’Italia, non corre obbligo di presenza né di recupero

(Per situazioni di sciopero vedi in calce)

PERCHE’ COSI DISPONE IL CODICE CIVILE

Art. 1256. 
 
      (Impossibilita' definitiva e impossibilita' temporanea). 
 
  L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile  al
debitore, la prestazione diventa impossibile. 
 
  Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore,  finche'  essa
perdura, non e' responsabile del ritardo  nell'adempimento.  Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando,
in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura  dell'oggetto,
il debitore non puo' piu' essere ritenuto  obbligato  a  eseguire  la
prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla. 
 
Anche in caso di Sciopero il docente/ lavoratore  NON deve  restare sul posto di lavoro a girarsi i pollici visto che la prestazione non è resa possibile. Perciò se il Dirigente non dispone cosa fare (dalla sorveglianza ai presenti alla programmazione di attività confacenti con la funzione, come anche la funzione docente)   non esistendo alcun contingente minimo  in caso di sciopero per il personale docente, qualora dovessero essere assenti alunni e studenti si applica il suddetto Articolo