BACHECA GILDANEWS GILDA FIRENZEUTILE DA SAPERE

CONGEDO PARENTALE: le novità 2024

La legge di bilancio per il 2024 (n. 213/30.12.2023), con l’art. 1, c.179 modifica l’art. 34, c. 1 del D.lgs. n. 151/2001.

L’indennità del 30%, prevista per il congedo parentale, è così “… elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024. L’articolo 34, comma 1, del testo unico (…) come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (…), successivamente al 31 dicembre 2023”.

In sintesi:

  • confermata la retribuzione al 100% dei primi 30 giorni di congedo parentale  e si aggiunge un mese ulteriore all’80% (per l’anno corrente) e al 60% (dal 2025 in poi).
  • l’ulteriore mese all’80% ha carattere alternativo tra i genitori (cioè uno solo da suddividere o fruito da uno solo di essi)
  • tale retribuzione viene corrisposta entro i 6 anni di età del figlio (o entro in 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia).
  • se la fruizione avviene dai 7 ai 12 anni del figlio, i periodi di congedo parentale tornano ad essere retribuiti con l’indennità base, al 30%.
  • la retribuzione di un ulteriore mese all’80%, si applica al personale che ha concluso i congedi di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2023. NON SPETTA  a quei genitori che hanno completato la fruizione del congedo di maternità o di paternità, anche nella giornata del 31 dicembre 2023, che fruiranno solo della retribuzione al 100%  dei primi 30 giorni di congedo parentale.